Firma Elettronica Avanzata (FEA)
Le caratteristiche della soluzione di Firma Elettronica Avanzata utilizzata nei moduli con livello di firma FEA, ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.
Cos'è
La Firma Elettronica Avanzata(art. 26 Regolamento UE 910/2014 «eIDAS» e artt. 55-61 DPCM 22/2/2013) è una firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario, la sua identificazione, il controllo esclusivo del mezzo di firma e l'integrità del documento firmato. Sul piano probatorio soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell'art. 20 del CAD.
Come funziona in Consenso Smart
- Verifica OTP: prima di firmare, il firmatario riceve un codice usa-e-getta (via SMS o email) e lo inserisce nel modulo. Il codice è personale, ha validità di 10 minuti e viene conservato solo in forma cifrata (hash).
- Documento d'identità:il firmatario carica una foto di un documento di riconoscimento in corso di validità, come richiesto dall'art. 57 c.1 lett. a del DPCM.
- Dichiarazione di accettazione:il firmatario accetta espressamente le condizioni del servizio FEA prima dell'invio (art. 57 c.1 lett. b).
- Firma e sigillo di integrità:il modulo firmato viene «fotografato» con un'impronta crittografica SHA-256: qualunque modifica successiva del contenuto è rilevabile.
Per ogni firma viene generata un'attestazioneriportata nel PDF: contatto verificato (parzialmente mascherato), canale, data e ora della verifica, indirizzo IP, impronta SHA-256 del documento, identificativo univoco della verifica, esito dell'acquisizione del documento e versione della dichiarazione accettata.
Conservazione
- copia del documento d'identità e dichiarazione di accettazione sono conservate per 20 anni (art. 57 c.1 lett. c DPCM) su storage cifrato, non accessibile pubblicamente;
- il PDF firmato è archiviato per il periodo configurato dal titolare dell'attività (minimo di legge per il settore, es. 5 anni per i consensi tatuaggio) e poi distrutto automaticamente;
- il firmatario può richiedere gratuitamentecopia della dichiarazione di accettazione e del modulo firmato all'attività presso cui ha firmato (art. 57 c.1 lett. e).
Limiti d'uso
Ai sensi dell'art. 60 del DPCM 22/2/2013, la FEA così realizzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il firmatario e l'attivitàche eroga la soluzione (lo studio o l'esercente che raccoglie il consenso). Non sostituisce la firma digitale qualificata nei casi in cui la legge la richieda espressamente.